Piani Attestati di Risanamento e gli Accordi di Ristrutturazione dei debiti
In un contesto di mercato che vede molte imprese in condizioni di sofferenza finanziaria è essenziale che l’imprenditore, con l’ausilio di un advisor, affronti tempestivamente la crisi, facendosi parte attiva nel proporre soluzioni che mirino, quando possibile, al risanamento o alla ristrutturazione dell’impresa (e ad evitare il fallimento).
La nuova Legge fallimentare ha disciplinato il cosiddetto piano di risanamento attestato e ha introdotto la nuova procedura degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Il piano di risanamento attestato (art. 67, terzo comma, lettera d)
deve essere idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa ed il riequilibrio della sua situazione finanziaria;
In un contesto di mercato che vede molte imprese in condizioni di sofferenza finanziaria è essenziale che l’imprenditore, con l’ausilio di un advisor, affronti tempestivamente la crisi, facendosi parte attiva nel proporre soluzioni che mirino, quando possibile, al risanamento o alla ristrutturazione dell’impresa (e ad evitare il fallimento).
La nuova Legge fallimentare ha disciplinato il cosiddetto piano di risanamento attestato e ha introdotto la nuova procedura degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Il piano di risanamento attestato (art. 67, terzo comma, lettera d)
deve essere idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa ed il riequilibrio della sua situazione finanziaria;
- la sua ragionevolezza deve essere attestata da un professionista, scelto dall’imprenditore, iscritto nei revisori contabili;
- non è una procedura concorsuale; non produce effetti sospensivi delle procedure esecutive ed è svincolato da precisi oneri pubblicitari
- l’imprenditore in stato di crisi può chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista (iscritto nei revisori contabili) sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei;
- l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione;dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.