Fiscalità noleggio a lungo termine auto e veicoli commerciali per Aziende, Professionisti, Artigiani e privati di Treviso, Padova, Vicenza, Venezia, Verona, Rovigo, Belluno, Bologna, trento, Trieste, Udine, Pordenone, Ferrara, Pordenone
Deducibilità
La normativa fiscale consente la deducibilità totale dei costi per i veicoli:
Detraibilità
La normativa fiscale consente la totale detraibilità dell’IVA per i veicoli concessi:
L’Art. 1 comma 261, lett. e) Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto delle modifiche all’art 19 – bis 1 del DPR 633/72 tali per cui:
In tutti gli altri casi, viene riconosciuta la detraibilità dell’IVA nella misura in cui il bene genera
operazioni rilevanti ai fini del reddito d’impresa, ovvero in relazione agli elementi comprovanti la
misura dell’effettivo utilizzo.
*In relazione all’Art. 164 Bis TUIR, i veicoli sono strumentali all’attività dell’impresa solo nella misura in cui sono essenziali al suo svolgimento, tanto che
l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi.
**L’utilizzo promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo di trasporto viene utilizzato sia per finalità lavorative che per esigenze personali., tanto che l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi.
**L’utilizzo promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo di trasporto viene utilizzato sia per finalità lavorative che per esigenze personali.
La normativa fiscale consente la deducibilità totale dei costi per i veicoli:
- adibiti ad uso pubblico
- utilizzati esclusivamente come beni strumentali* all’attività dell’impresa.
- concessi ad Agenti di Commercio e ai Rappresentanti
- concessi ai dipendenti in uso promiscuo** per la maggior parte del periodo d’imposta
- concessi ai dipendenti in uso promiscuo** per una durata inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta;
- concessi ai Liberi Professionisti
- utilizzati nell’esercizio di Arti e professioni in forma individuale
- utilizzati nell’esercizio di attività svolta da società semplici e da associazioni.
Detraibilità
La normativa fiscale consente la totale detraibilità dell’IVA per i veicoli concessi:
- ad uso strumentale
- ad uso pubblico
- ad uso per i Rappresentanti e Agenti di Commercio.
L’Art. 1 comma 261, lett. e) Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto delle modifiche all’art 19 – bis 1 del DPR 633/72 tali per cui:
- è detraibile al 100% l’IVA relativa ai veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, ovvero tutti i veicoli il cui impiego definisce e realizza l’attività normalmente esercitata.
In tutti gli altri casi, viene riconosciuta la detraibilità dell’IVA nella misura in cui il bene genera
operazioni rilevanti ai fini del reddito d’impresa, ovvero in relazione agli elementi comprovanti la
misura dell’effettivo utilizzo.
*In relazione all’Art. 164 Bis TUIR, i veicoli sono strumentali all’attività dell’impresa solo nella misura in cui sono essenziali al suo svolgimento, tanto che
l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi.
**L’utilizzo promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo di trasporto viene utilizzato sia per finalità lavorative che per esigenze personali., tanto che l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi.
**L’utilizzo promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo di trasporto viene utilizzato sia per finalità lavorative che per esigenze personali.